PERUGIA 2005 NEWS
Notizie a cura del periodico sportivo 'Perugia 2005' (aut. Trib. di Perugia n. 21/2005 R.P. del 19/09/2005)
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20/02/2024 - 17:41
GIUDICE SPORTIVO 27° GIORNATA SERIE C NOW, CINQUE "GIALLI" PER IL PERUGIA
GIUDICE SPORTIVO 27° GIORNATA SERIE C NOW, CINQUE "GIALLI" PER IL PERUGIA
Cinque cartellini, di cui uno pesantissimo, sono quelli che i giocatori del Perugia hanno riportato dalla trasferta a Sassari contro la Torres.
Christian Kouan dovra' scontatre una giornata di squalifica in quanto era in diffida e l'ammonizione sul calcio di rigore era la quinta stagionale.
Entra in diffida Marius Adamonis, alla quarta ammonizione stagionale, per Iannoni invece è il settimo cartellino giallo, Sylla al sesto e Torrasi al terzo.
Ma ecco qui di seguito lo spezzatino di comunicato, diviso in due parti, per le gare disputate il 18 e per le gare disputate il 19 Febbraio:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17 e 18 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
CROTONE A)
per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (85%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 9°, 14° e 18° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti nella prima circostanza per due minuti; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno, e nell’aver attinto con sputi alcuni componenti della panchina avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere sub B) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). TARANTO A)
per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nelle seconda circostanza ripetutamente; 2. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d’acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto due porte e due maniglie ivi installate; C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) n. 1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA
per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 18° minuto del primo tempo, intonato cori blasfemi, offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
MONOPOLI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, mentre le squadre erano al centro del terreno di gioco per lo scambio dei reciproci saluti, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
ANCONA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena e una bottiglietta di Caffè Borghetti, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
RIMINI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un 162/503 fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
MANTOVA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore senza creare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
RECANATESE
per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti e 30 secondi, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
SPAL
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI AMMENDA € 500
GHINASSI FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso indebitamente negli spogliatoi nonostante non fosse inserito nella distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
TISCI IVAN (AUDACE CERIGNOLA) A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; B) per avere, durante l’intervallo di gara, fatto accesso negli spogliatoi, nonostante il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
TORTORA CARMINE (GIUGLIANO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto ritardava la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, gesticolava e pronunciava frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TESTAGROSSA GABRIEL (ANCONA) per avere, al 73° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto ed ingiurioso in quanto, mentre era seduto in panchina, lanciava un cubetto di ghiaccio verso l’Assistente Arbitrale n. 1; l’oggetto sfiorava il summenzionato assistente e cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e l’identificazione effettuata per il tramite del dirigente accompagnatore della società di appartenenza del calciatore (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
PAOLUCCI LORENZO (ANCONA) IDDA RICCARDO (TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GATTI RICCARDO (ALBINOLEFFE) CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA) BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO) COPPOLARO MAURO (CARRARESE) CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO) BELLICH MARCO (JUVE STABIA) RICCARDI ALESSIO (LATINA) TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE) DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE) FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA) PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA) CALCAGNI RICCARDO (NOVARA) BELLODI GABRIELE (OLBIA) KOUAN OULAI CHRISTIAN (PERUGIA) PEDA PATRYK (SPAL) KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO) DIAKITE ADAMA (TORRES) ZECCA GIACOMO (TORRES) FERRI LUCA (TRENTO) GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO) TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO) CICCONI MANUEL (CARRARESE) ROSSETTI MATTEO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D'ANGELO SONNY (CROTONE) D'URSI EUGENIO (CROTONE) PETRUNGARO LUCA (FERMANA) LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO) MENSAH DAVIS (MANTOVA) HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI) ARINI MARIANO (PERGOLETTESE) ADAMONIS MARIUS (PERUGIA) GERMINARIO GIANLUCA (PINETO) BERTONI LUCA (PRO PATRIA) MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI) AMMONIZIONE (XI INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CELLA STEFANO (ANCONA) TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA) MISURACA GIANVITO (FERMANA) TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE) RIGGIO CRISTIAN (TARANTO) MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA) ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA) IANNONI EDOARDO (PERUGIA) TERASCHI MARCO (PINETO) IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI) LONGOBARDI GIANLUCA (RECANATESE) CALVANO SIMONE (TARANTO) FERRARA ANTONIO (TARANTO) VALLOCCHIA ANDREA (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SORRENTINO LORENZO (FERMANA) SPINI CRISTIAN (LUMEZZANE) BRIGNANI FABRIZIO (MANTOVA) LORENZINI FILIPPO (NOVARA) SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (PERUGIA) GUIDI MATTEO (PONTEDERA) ZAGNONI DAVIDE (VIS PESARO) AMMONIZIONE (III INFR)
BARZOTTI MATTEO (GIANA ERMINIO) PIOVANELLO ENRICO (JUVE STABIA) STIVANELLO RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN) FESTA MARCO (MANTOVA) MORDINI DAVIDE (OLBIA) MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE) TORRASI EMANUELE (PERUGIA) DE MARCO ANTONINO (PESCARA) BIASIOL ERIC (PICERNO) PETITO FRANCESCO PIO (PICERNO) FERRANTE EDOARDO (RECANATESE) BRUSCAGIN MATTEO (SPAL) BUCHEL MARCEL (SPAL) CIOFANI MATTEO (TRIESTINA) AMMONIZIONE (II INFR)
AGOSTINELLI MATTIA (ALBINOLEFFE) POLVANI LORENZO (AREZZO) BOFFELLI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) GEMIGNANI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) NARDI FILIPPO (BENEVENTO) WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA) MASELLI SERGIO (GIUGLIANO) OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO) PEROTTI CLEMENTE (JUVENTUS NEXT GEN) CAPELLI ANDREA (LUMEZZANE) GAVIOLI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA) GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA) PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO) MORETTI ANDREA (PRO PATRIA) LESCANO FACUNDO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DUMBRAVANU DANIEL (ACR MESSINA) BLEVE MARCO (CARRARESE) DI CARMINE SAMUEL (CATANIA) GOMEZ GUIDO (CROTONE) GUADAGNO JOHAN ELIA (LATINA) ASTROLOGO ANDREA (LUCCHESE) RODIO FRANCESCO (PRO VERCELLI)
Il comunicato successivo si riferisce invece alle gare disputate Lunedì sera:
AMMENDA € 800,00
CASERTANA A)
per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
BRINDISI A)
per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell’impianto audio non consentiva l’effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
MINADEO ANTONIO (LEGNAGO SALUS) perché a seguito di precedenti richiami proferiva frasi offensive verso la Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024
PIETRANTONIO DAVIDE (LEGNAGO SALUS) perché, nonostante i precedenti richiami abbandonava l'area tecnica per protestare. DIRIGENTI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
MOSCARITOLO ANTONIO (AVELLINO)
ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
MAIURI VINCENZO (SORRENTO)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO) con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un calcio alla gamba un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO) SBRAGA ANDREA (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO) MONTI NICCOLO (BRINDISI) MORA LUCA (FIORENZUOLA) CASOLARI FEDERICO (GUBBIO) SAPORITI EDOARDO (POTENZA) BLONDETT EDOARDO (SORRENTO) FUSCO FRANCESCO (SORRENTO) DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
(IV INFR) PAGLIUCA MATTIA (BRINDISI) MAFFEI MATTIA (FIORENZUOLA) CHIERICO LUCA (GUBBIO) VERRENGIA BRUNO (POTENZA) VOLPE GIOVANNI (POTENZA) PORTANOVA DENIS (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
AMMONIZIONE (VII INFR) CARILLO LUIGI (FOGGIA) MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VI INFR) GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI) PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE) SANDRI MATTIA (SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (III INFR) PIACENTINI MATTEO (CESENA) ZANETTI LUCA (LEGNAGO SALUS) FORTE RICCARDO (SESTRI LEVANTE) DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO) CASARINI FEDERICO (TURRIS)
AMMONIZIONE (II INFR) PINTO GIOVANNI (BRINDISI) MILLICO VINCENZO (FOGGIA) STEFFE' DEMETRIO (POTENZA) RICCARDI PASQUALE (SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BARADJI MOUSSA (LEGNAGO SALUS) GAROFALO VINCENZO (VIRTUS FRANCAVILLA)
Per Perugia2005News Roberto Settonce
Nella foto Marius Adamonis dopo l'ammonizione assieme all'arbitro Valerio Crezzini di Siena
Foto 7oz. Photo Agency - ©Riproduzione vietata
Christian Kouan dovra' scontatre una giornata di squalifica in quanto era in diffida e l'ammonizione sul calcio di rigore era la quinta stagionale.
Entra in diffida Marius Adamonis, alla quarta ammonizione stagionale, per Iannoni invece è il settimo cartellino giallo, Sylla al sesto e Torrasi al terzo.
Ma ecco qui di seguito lo spezzatino di comunicato, diviso in due parti, per le gare disputate il 18 e per le gare disputate il 19 Febbraio:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17 e 18 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
CROTONE A)
per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (85%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 9°, 14° e 18° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti nella prima circostanza per due minuti; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno, e nell’aver attinto con sputi alcuni componenti della panchina avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere sub B) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). TARANTO A)
per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nelle seconda circostanza ripetutamente; 2. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d’acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto due porte e due maniglie ivi installate; C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) n. 1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA
per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 18° minuto del primo tempo, intonato cori blasfemi, offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
MONOPOLI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, mentre le squadre erano al centro del terreno di gioco per lo scambio dei reciproci saluti, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
ANCONA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena e una bottiglietta di Caffè Borghetti, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
RIMINI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un 162/503 fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
MANTOVA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore senza creare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
RECANATESE
per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti e 30 secondi, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
SPAL
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI AMMENDA € 500
GHINASSI FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso indebitamente negli spogliatoi nonostante non fosse inserito nella distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
TISCI IVAN (AUDACE CERIGNOLA) A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; B) per avere, durante l’intervallo di gara, fatto accesso negli spogliatoi, nonostante il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
TORTORA CARMINE (GIUGLIANO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto ritardava la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, gesticolava e pronunciava frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TESTAGROSSA GABRIEL (ANCONA) per avere, al 73° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto ed ingiurioso in quanto, mentre era seduto in panchina, lanciava un cubetto di ghiaccio verso l’Assistente Arbitrale n. 1; l’oggetto sfiorava il summenzionato assistente e cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e l’identificazione effettuata per il tramite del dirigente accompagnatore della società di appartenenza del calciatore (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
PAOLUCCI LORENZO (ANCONA) IDDA RICCARDO (TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GATTI RICCARDO (ALBINOLEFFE) CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA) BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO) COPPOLARO MAURO (CARRARESE) CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO) BELLICH MARCO (JUVE STABIA) RICCARDI ALESSIO (LATINA) TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE) DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE) FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA) PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA) CALCAGNI RICCARDO (NOVARA) BELLODI GABRIELE (OLBIA) KOUAN OULAI CHRISTIAN (PERUGIA) PEDA PATRYK (SPAL) KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO) DIAKITE ADAMA (TORRES) ZECCA GIACOMO (TORRES) FERRI LUCA (TRENTO) GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO) TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO) CICCONI MANUEL (CARRARESE) ROSSETTI MATTEO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D'ANGELO SONNY (CROTONE) D'URSI EUGENIO (CROTONE) PETRUNGARO LUCA (FERMANA) LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO) MENSAH DAVIS (MANTOVA) HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI) ARINI MARIANO (PERGOLETTESE) ADAMONIS MARIUS (PERUGIA) GERMINARIO GIANLUCA (PINETO) BERTONI LUCA (PRO PATRIA) MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI) AMMONIZIONE (XI INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CELLA STEFANO (ANCONA) TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA) MISURACA GIANVITO (FERMANA) TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE) RIGGIO CRISTIAN (TARANTO) MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA) ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA) IANNONI EDOARDO (PERUGIA) TERASCHI MARCO (PINETO) IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI) LONGOBARDI GIANLUCA (RECANATESE) CALVANO SIMONE (TARANTO) FERRARA ANTONIO (TARANTO) VALLOCCHIA ANDREA (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SORRENTINO LORENZO (FERMANA) SPINI CRISTIAN (LUMEZZANE) BRIGNANI FABRIZIO (MANTOVA) LORENZINI FILIPPO (NOVARA) SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (PERUGIA) GUIDI MATTEO (PONTEDERA) ZAGNONI DAVIDE (VIS PESARO) AMMONIZIONE (III INFR)
BARZOTTI MATTEO (GIANA ERMINIO) PIOVANELLO ENRICO (JUVE STABIA) STIVANELLO RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN) FESTA MARCO (MANTOVA) MORDINI DAVIDE (OLBIA) MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE) TORRASI EMANUELE (PERUGIA) DE MARCO ANTONINO (PESCARA) BIASIOL ERIC (PICERNO) PETITO FRANCESCO PIO (PICERNO) FERRANTE EDOARDO (RECANATESE) BRUSCAGIN MATTEO (SPAL) BUCHEL MARCEL (SPAL) CIOFANI MATTEO (TRIESTINA) AMMONIZIONE (II INFR)
AGOSTINELLI MATTIA (ALBINOLEFFE) POLVANI LORENZO (AREZZO) BOFFELLI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) GEMIGNANI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) NARDI FILIPPO (BENEVENTO) WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA) MASELLI SERGIO (GIUGLIANO) OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO) PEROTTI CLEMENTE (JUVENTUS NEXT GEN) CAPELLI ANDREA (LUMEZZANE) GAVIOLI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA) GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA) PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO) MORETTI ANDREA (PRO PATRIA) LESCANO FACUNDO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DUMBRAVANU DANIEL (ACR MESSINA) BLEVE MARCO (CARRARESE) DI CARMINE SAMUEL (CATANIA) GOMEZ GUIDO (CROTONE) GUADAGNO JOHAN ELIA (LATINA) ASTROLOGO ANDREA (LUCCHESE) RODIO FRANCESCO (PRO VERCELLI)
Il comunicato successivo si riferisce invece alle gare disputate Lunedì sera:
AMMENDA € 800,00
CASERTANA A)
per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
BRINDISI A)
per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell’impianto audio non consentiva l’effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
MINADEO ANTONIO (LEGNAGO SALUS) perché a seguito di precedenti richiami proferiva frasi offensive verso la Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024
PIETRANTONIO DAVIDE (LEGNAGO SALUS) perché, nonostante i precedenti richiami abbandonava l'area tecnica per protestare. DIRIGENTI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
MOSCARITOLO ANTONIO (AVELLINO)
ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
MAIURI VINCENZO (SORRENTO)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO) con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un calcio alla gamba un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO) SBRAGA ANDREA (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO) MONTI NICCOLO (BRINDISI) MORA LUCA (FIORENZUOLA) CASOLARI FEDERICO (GUBBIO) SAPORITI EDOARDO (POTENZA) BLONDETT EDOARDO (SORRENTO) FUSCO FRANCESCO (SORRENTO) DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
(IV INFR) PAGLIUCA MATTIA (BRINDISI) MAFFEI MATTIA (FIORENZUOLA) CHIERICO LUCA (GUBBIO) VERRENGIA BRUNO (POTENZA) VOLPE GIOVANNI (POTENZA) PORTANOVA DENIS (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
AMMONIZIONE (VII INFR) CARILLO LUIGI (FOGGIA) MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VI INFR) GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI) PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE) SANDRI MATTIA (SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (III INFR) PIACENTINI MATTEO (CESENA) ZANETTI LUCA (LEGNAGO SALUS) FORTE RICCARDO (SESTRI LEVANTE) DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO) CASARINI FEDERICO (TURRIS)
AMMONIZIONE (II INFR) PINTO GIOVANNI (BRINDISI) MILLICO VINCENZO (FOGGIA) STEFFE' DEMETRIO (POTENZA) RICCARDI PASQUALE (SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BARADJI MOUSSA (LEGNAGO SALUS) GAROFALO VINCENZO (VIRTUS FRANCAVILLA)
Per Perugia2005News Roberto Settonce
Nella foto Marius Adamonis dopo l'ammonizione assieme all'arbitro Valerio Crezzini di Siena
Foto 7oz. Photo Agency - ©Riproduzione vietata
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